Associazione Amici

Bozza Statuto Associazione Amici di Casa Marta

(Da approvare dall’Assemblea costitutiva)

Art. 1. Ragione Sociale
Con il nome il “Associazione Amici di Casa Marta” viene costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2. Scopo
L’associazione è apartitica e aconfessionale ed ha lo scopo di sostenere l’attività del Centro di prima accoglienza Casa Marta. Principalmente ha lo scopo di coprire le spese derivanti da pernottamenti non pagati da ospiti (residenti e di passaggio) che non possono pagare il costo della permanenza a Casa Marta e non sono sostenuti da uffici statali e di aiuto sociale. L’associazione non persegue nessuno scopo di lucro ed è indipendente dalla Fondazione.

Art. 3. Sede
L’associazione ha sede presso la Sala riunioni del Centro di prima accoglienza Casa Marta, in Via Henri Guisan 3 E a Bellinzona,

Art. 4. Membri dell’associazione
Sono membri dell’associazione tutte le persone che condividono gli scopi dell’associazione e versano la tassa sociale minima di fr. 30.-.
Possono divenire membri anche persone giuridiche.

Art. 5. Organi
Gli organi dell’associazione sono:

  • L’assemblea generale
  • Il comitato
  • Il revisore dei conti

Art. 6. L’assemblea generale
L’assemblea generale, l’organo supremo, si compone dei membri dell’associazione. Le sue competenze sono:
La nomina del comitato e del presidente
L’approvazione e la modifica dello statuto
L’approvazione del bilancio annuale
L’approvazione del programma di attività
La nomina del revisore dei conti
La definizione della quota sociale

Art. 7. Convocazione dell’assemblea generale
Viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l’anno, in seduta straordinaria dal comitato o su richiesta di almeno 1⁄4 (un quarto) degli associati.
Ogni membro ha diritto ad un voto. Le persone giuridiche devono designare una persona con diritto di voto.

Art. 8. Il Comitato
Il comitato è composto da un minimo di 3 membri. La designazione del presidente e del comitato è compito dell’assemblea. Altre cariche (segretario, cassiere…) sono designate dal comitato.
Il comitato è responsabile di perseguire gli scopi dell’associazione e delibera alla presenza della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni dello stesso sono prese dalla maggioranza dei presenti. La durata del mandato è quadriennale con possibilità di rielezione illimitata.

Art. 9. Il revisore dei conti
Il revisore dei conti è nominato dall’assemblea per un periodo di 4 anni ed è sempre rieleggibile. Il revisore presenta all’assemblea ordinaria un rapporto annuale sull’andamento finanziario, certificando la correttezza e la completezza della contabilità.

Art. 10. Responsabilità e rappresentanza
Il presidente rappresenta l’associazione. L’associazione è vincolata dalla firma del presidente o da altro membro del comitato delegato dallo stesso. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri del comitato direttivo e dei singoli associati.

Art. 11. Finanziamento
Il finanziamento dell’attività dell’associazione proviene da:

  • Contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche o giuridiche
  • Collette
  • Quote sociali

Art. 12. Periodo di gestione
L’anno amministrativo si apre il 1. gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Art. 13. Scioglimento
L’associazione potrà essere sciolta solo con decisione dell’assemblea convocata a questo scopo e a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
In caso di scioglimento dell’associazione, il suo patrimonio verrà devoluto al Centro di prima accoglienza Casa Marta.

Art. 14. Norme suppletorie
Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato le norme imperative suppletorie del Codice Civile Svizzero.

Art. 15. Entrata in vigore
Il presente statuto entra in vigore il…………………….. ed è approvato dai soci fondatori all’unanimità.