Statuto della Fondazione

I. DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Art. 1.  Denominazione e sede
Sotto la denominazione “Fondazione Casa Marta” (qui di seguito Fondazione) è stata costituita in data 5 dicembre 2014 una Fondazione autonoma ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero, con sede a Bellinzona.

Eventuali trasferimenti di sede in un’altra località della Svizzera necessitano del consenso dell’autorità di vigilanza competente.

Art. 2.  Scopo
La Fondazione ha per scopo di promuovere iniziative a sostegno di persone senza fissa dimora, con problemi di alloggio o alloggio inadeguato sul territorio del Cantone Ticino.

Essa incoraggia, realizza e gestisce centri di accoglienza, progetti d’integrazione sociale, professionale e per il tempo libero o altre istituzioni analoghe a favore di persone che presentano problematiche di esclusione sociale.

A tale fine la Fondazione intende chiedere al Comune di Bellinzona la concessione di un diritto di superficie per 50 (cinquanta) anni per ristrutturare e poi gestire l’immobile ex Ostini (in Via Guisan 3E) che occupa parte del fondo no. 1096 RFD di Bellinzona, e poi gestire tutti i relativi progetti e le attività ad esso legati.

La Fondazione collabora prioritariamente con l’Associazione “Movimento dei senza Voce”, ma anche con tutti gli Enti ed Associazioni che perseguono scopi analoghi.

La Fondazione è di utilità pubblica e non ha scopo di lucro.

La Fondazione è apartitica e aconfessionale.

Art. 3.  Patrimonio
Alla Fondazione è stato destinato un capitale iniziale pari a fr. 50’000.-

In futuro il patrimonio della Fondazione potrà essere aumentato mediante sussidi federali, cantonali, comunali, elargizioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti ed acquisti di beni immobili e/o mobili che rientrano nello scopo della Fondazione.

La gestione del patrimonio della Fondazione deve avvenire secondo principi riconosciuti.

In particolare, il patrimonio della Fondazione dovrà essere amministrato con la massima prudenza.

II. ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE

Art. 4.  Organi della Fondazione
Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di Fondazione e l’Organo di revisione.

Art. 5.  Consiglio di Fondazione e relativa composizione
La gestione della Fondazione compete ad un Consiglio di Fondazione composto da 3 a 9 membri.

I membri devono essere persone fisiche (che possono comunque rappresentare enti pubblici o persone giuridiche). Almeno un membro deve far parte del comitato del Movimento dei senza voce e rappresentare quest’ultimo nella Fondazione.

Quali membri possono essere prese in considerazione soltanto persone che, con le loro posizioni e il loro impegno, dimostrano di avere uno stretto legame con il fine della Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione opera a titolo onorifico.

Ai suoi membri spetta tuttavia il diritto al rimborso delle spese vive.

Art. 6.  Costituzione, completamento e durata della carica.
Il Consiglio di Fondazione è un organo autonomo nella sua costituzione e nel suo completamento.

La durata del mandato è di 4 anni con possibilità di rielezione.

In caso di dimissioni anticipate di un membro del Consiglio di Fondazione, la nomina del sostituto per il periodo restante deve avvenire tramite cooptazione. I nuovi membri succedono ai propri predecessori fino alla scadenza del mandato di questi ultimi.

I membri del primo Consiglio di Fondazione hanno inoltre la facoltà di designarne altri sino al momento in cui l’organico dello stesso (con un massimo di nove membri, come prevede l’articolo 5.) sarà completato.

La sospensione per giustificato motivo di membri del Consiglio di Fondazione è possibile in qualsiasi momento. Costituisce motivo giustificato la violazione da parte del membro in oggetto dei propri obblighi nei confronti della Fondazione o la sopravvenuta incapacità di adempiere adeguatamente il proprio mandato.

La revoca della capacità è deliberata dal Consiglio di fondazione con una maggioranza qualificata di 2/3.

Art. 7.  Competenze
Il Consiglio di Fondazione elegge il Presidente.

Al Presidente spetta la designazione dei membri abilitati a rappresentare la Fondazione con firma collettiva a due.

Al presidente del Consiglio di Fondazione spetta il diritto di firma individuale.

Al Consiglio di Fondazione spetta l’onere di notifica al Registro di Commercio circa tutte le modifiche nella composizione dei relativi organi e nell’assegnazione del diritto di firma ai membri.

Il Consiglio di Fondazione svolge le attività pertinenti la Fondazione, rappresenta quest’ultima nei rapporti verso l’esterno e ne amministra il patrimonio.

Esso è investito di tutti i poteri che nel presente Statuto non siano stati espressamente delegati ad altri organi.

In particolare il Consiglio di Fondazione ha i seguenti obblighi non trasferibili:

  • direzione della Fondazione e sorveglianza della gestione;
  • definizione di un regolamento sull’assegnazione dei diritti di firma e di rappresentanza della Fondazione;
  • designazione dei membri del Consiglio di Fondazione e nomina dell’Organo di revisione;
  • approvazione del rendiconto annuale.

Il Consiglio di Fondazione ha facoltà di stabilire i regolamenti inerenti ai dettagli dell’organizzazione, della gestione del patrimonio nonché della gestione della Fondazione.

Nell’ambito dello scopo originario, detti regolamenti possono essere modificati, in qualsiasi momento, dal Consiglio stesso.

I succitati regolamenti e le succitate modifiche devono essere sottoposte preventivamente – per la relativa approvazione – all’autorità di vigilanza cantonale.

Il Consiglio di Fondazione ha facoltà, fatto salvi gli obblighi sopra menzionati di trasferire ad uno o più membri oppure a terzi le singole competenze.

Art. 8.  Assemblee del Consiglio di Fondazione / Delibere
Il Consiglio di Fondazione è convocato dal suo Presidente, previa indicazione dell’ordine del giorno, ogniqualvolta le esigenze gestionali lo richiedano. L’invito alle riunioni del Consiglio di Fondazione deve generalmente pervenire 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio di Fondazione delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, la trattanda si considera respinta.

Le decisioni prese per via circolare (anche elettronica) sono consentite a condizione che nessun membro richieda la deliberazione orale.

L’invio delle delibere tramite lettera circolare deve essere approvato dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione redige un verbale delle discussioni e delibere.

Il verbale di approvazione del rendiconto annuo e di ulteriori importanti delibere deve essere inoltrato all’autorità di vigilanza.

Art. 9.  Responsabilità degli Organi della Fondazione
Tutte le persone incaricate dell’amministrazione, della direzione o della revisione rispondono personalmente alla Fondazione dei danni cagionati mediante violazione, intenzionale o per negligenza, dei loro doveri.

Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di queste risponde solidalmente con le altre nella misura in cui, tenuto conto della rispettiva colpa e delle circostanze, il danno possa esserle imputato personalmente.

Art. 10.  Contabilità
L’esercizio contabile va dal 1. gennaio al 31 dicembre, la prima volta al 31 dicembre 2015.

Il Consiglio di Fondazione allestisce il rendiconto annuo (bilancio, conto economico e allegati) e la relazione di gestione.

Entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, la Fondazione inoltra all’autorità di vigilanza il rendiconto annuo, la relazione di gestione, la relazione dell’Organo di revisione, il verbale di approvazione del Consiglio stesso nonché l’eventuale elenco dei titoli.

Il rapporto di attività deve essere trasmesso ogni anno all’autorità cantonale di vigilanza.

Art. 11.  Organo di revisione
Il Consiglio di Fondazione designa un Organo di revisione abilitato a fornire servizi di revisione.

L’Organo di revisione è tenuto a sottoporre al Consiglio di Fondazione i risultati delle verifiche annuali allegando la relativa relazione.

Detto Organo deve altresì vigilare affinché vengano rispettate le disposizioni fissate negli statuti (regolamenti e statuti della Fondazione) e gli scopi della Fondazione.

L’Organo di revisione deve informare il Consiglio di Fondazione di eventuali lacune constatate durante la sua attività di controllo.

L’autorità di vigilanza può, a condizione che sussistano i presupposti di Legge, concedere l’esonero dall’obbligo di designare un Organo di revisione.

III. MODIFICA DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA FONDAZIONE

Art. 12.  Modifica dello statuto della Fondazione
Il Consiglio di Fondazione, previa decisione unanime, può proporre all’autorità di vigilanza modifiche dello statuto, conformemente agli articoli 85, 86 e 86b del Codice Civile (CC).

Art. 13.  Scioglimento della Fondazione
Lo scioglimento della Fondazione può avvenire soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 CC) ed esclusivamente con il consenso dell’autorità di vigilanza.

In caso di scioglimento, il Consiglio di Fondazione destina il patrimonio residuo disponibile ad organizzazioni no profit al beneficio dell’esenzione fiscale, che perseguono finalità analoghe alle proprie e con sede in Svizzera.

La restituzione del patrimonio della Fondazione al fondatore o ai suoi successori non è contemplata.

Art. 14.  Registro di Commercio
La Fondazione è iscritta nel Registro di Commercio del Cantone Ticino e, operando in tale Cantone, è soggetta all’Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, Muralto.

Bellinzona, 5 dicembre 2014

 

 

 

 

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